L’inquilino ha la possibilità di sospendere il pagamento del canone di locazione se la casa presa in affitto presenta seri rischi e pericoli di folgorazione per via dell’impianto elettrico non a norma. Se prendi in affitto un appartamento e solo dopo ti accorgi che l’impianto elettrico non è a norma, manca la certificazione del tecnico e, soprattutto, c’è il rischio di una folgorazione o di un corto circuito che potrebbe mettere a rischio te e i tuoi familiari, puoi smettere di pagare il canone di locazione. Questo perché, secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 8637/2016.), in tali casi si è davanti a un grave inadempimento del padrone di casa che rende completamente inservibile l’immobile locato.

La regola generale vuole che l’inquilino non possa interrompere o autoridurre il canone di locazione se nella casa in affitto ci sono dei difetti, anche se questi non erano conosciuti o conoscibili al momento della firma del contratto di locazione. Il punto è che la riduzione dell’utilità dell’immobile deve essere valutata prima dal giudice, cui il conduttore deve rivolgersi se vuol ottenere uno sconto sull’affitto. Sconto quindi che non può decidere autonomamente.

Fa eccezione a tale regola solo il caso in cui l’immobile sia completamente inservibile o non funzionale allo scopo per il quale è stato locato. Un caso tipico è quello dell’impianto elettrico non a norma e a rischio folgorazione. In tal caso, secondo la giurisprudenza, siamo davanti a una grave violazione che potrebbe giustificare l’affittuario ad andare via dall’appartamento e, per questo, smettere di pagare i canoni.

Un esempio ci chiarirà le idee. Immaginiamo di prendere un appartamento in affitto. Prima di firmare il contratto, lo visioniamo e tutto sembra essere perfetto. Dopo alcuni mesi, però, facciamo alcuni lavori in casa, peraltro concordati con il proprietario, e scopriamo che l’impianto elettrico non è a norma. La ditta sospende immediatamente i lavori per rischio di folgorazione e così noi contattiamo il proprietario, che si impegna ad approfondire la questione. Ma passa un mese e non accade nulla. Proviamo a spedirgli una raccomandata, ma non riceviamo risposta. Così, passiamo alle vie dure e decidiamo di non pagare più l’affitto. Lui ci chiama subito, intimandoci di riprendere i pagamenti. Chi ha ragione tra i due?

Il proprietario di casa? Che non intende accettare la sospensione del pagamento delle mensilità? Oppure noi? Che pensiamo che quanto accaduto sia un motivo valido per non pagare?

Secondo la Cassazione, la scoperta, successiva alla stipula del contratto di locazione, di vizi non riconoscibili a priori, tali da non garantire la fruibilità del bene, oltreché l’esito infruttuoso di missive indirizzate al locatore per la risoluzione del problema, legittimano il conduttore dell’appartamento alla sospensione del pagamento del canone di locazione.

Quindi, se l’appartamento non è a norma e i difetti lo rendono, di fatto, non pienamente utilizzabile, all’affittuario è consentito interrompere il pagamento dell’affitto.